LEGGE 3-2018 (Lorenzin)
Capo I – DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 2 (Organi)- Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu’ professioni;
d) il collegio dei revisori.
Art. 3 – Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell’integrita’ funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con piu’ albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o piu’ rappresentanti dell’intero Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorita’ locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.